La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che l'art. 7 della legge n. 300 del 1970 NON CONTEMPLA, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del destinatario d'una contestazione di addebito disciplinare la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di lavoro E' TENUTO, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui il loro esame sia necessario a svolgere adeguata difesa; ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, il lavoratore che denunci la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria (v. Cass. n. 23304 del 2010; n. 6337 del 2013; n. 7581 del 2018; n. 27093 del 2018Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 22/05/2018) 25/10/2018, n. 27093; n. 3820 del 2022).
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