Sul criterio di calcolo del conguaglio divisionale
diritto di famiglia
https://www.linkedin.com/posts/roberta-antonelli-8379ab36_criterio-di-calcolo-del-conguaglio-divisionale-activity-7411833730585124864-o287?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAefROsBNvpE_M6zRwlamOOCQlovnCoOI_Q









Cass. Civ., II Sez., 9 dicembre 2025, n. 32056 ha recentemente confermato il proprio orientamento, ribadendo che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione (Cass. n. 55/1998; Cass. n. 6709/2010; Cass. n. 3187/2011; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 29733/2017; Cass. n. 5993/2020; Cass n. 35738/23).