Interessante la recente sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4481 del 14.11.2025, allorché puntualizza, attraverso il richiamo a precedenti della Corte di Cassazione che, per l'intimazione del licenziamento, anche ai sensi dell'art. 2 della L. n. 604 del 1966, non esistono formule sacramentali. (...) Ne consegue che la richiesta forma scritta ad substantiam del licenziamento deve intendersi soddisfatta "in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (nella specie, la lettera di licenziamento era stata inviata come allegato a messaggio di posta elettronica, il cui ricevimento non era stato contestato) ( Cass. 29753/17). In argomento, come si legge nella sentenza, la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che "in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali", potendo " la volontà di licenziare...essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara" (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652, ove è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito, secondo cui "la consegna del libretto di lavoro...da parte della società con l'indicazione della data di cessazione del rapporto deve essere considerato atto formato di recesso"; in tal senso, v. anche Cass., civ. sez. lav., 18 marzo 2009, n. 6553).
© - Adjectives - BDF communication - 2026 - Privacy Policy