Sebbene la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99/2025, abbia dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma con riferimento all'art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ritenendo che la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia avrebbe certamente l'intenzionalità di perseguire finalità liquidatoria, così da doversi escludere l'applicabilità delle garanzie lavoristiche che avrebbero sancito la prosecuzione dei rapporti di lavoro, come previste dall'ordinamento interno (art. 2112 c.c.) ed eurounitario (Direttiva 23/2001/CE e Direttiva 23/2014/UE), con ordinanza in data odierna, lo stesso Giudice ha rimesso l'esame della questione alla Corte di Giustizia, chiedendo nella sostanza di verificare se l'interpretazione della normativa nazionale e comunitaria consentano di tutelare i diritti dei lavoratori, nel caso di una procedura fallimentare che, nonostante risulti formalmente diretta alla liquidazione dei beni dell'imprenditore, nella sostanza comporti la prosecuzione dell'attività di impresa. La vicenda, intrinsecamente connessa alla fattispecie, concerne l'applicabilità al trasferimento dei lavoratori di Alitalia delle tutele ex art. 2112 c.c..
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